L’imposta di soggiorno

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l’imposta di soggiorno da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2012 è stata istituita nella città di San Benedetto del Tronto l’Imposta di Soggiorno e con Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/03/2012 ne è stato approvato il relativo Regolamento.

Dal 15 giugno, fino al 31 agosto, parte l’applicazione di questo tributo per chi soggiornerà nelle strutture ricettive di San Benedetto del Tronto. Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza.

L’imposta è commisurata in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive fino ad un massimo di 2 euro per persona per notte, per un massimo di 6 notti consecutive, secondo le misure di seguito indicate.

Clicca per scaricare lo schema riassuntivo delle misure dell’imposta approvate 

Sono previste inoltre le seguenti esenzioni:

a) i minori fino al 12° anno di età, ancorché compiano 13 anni durante il soggiorno;

b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.

c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

d) I soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale.

e) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.

f) I gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età e per i disabili.

g) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.

L’applicazione dell’esenzione di cui alle lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

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